aderente alla Conf.S.A.L.
E’ costituita la F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C.; è retta da leggi e regolamenti in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto.
La F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. è apartitica e aconfessionale.
La F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. è l’unica titolare della trattativa generale e di ogni altra iniziativa che attenga il settore di competenza.
Possono essere iscritti alla F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. tutti i lavoratori dipendenti da Enti di cui all’articolo 2 – comma 4 e 5 – del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, nonché i pensionati diretti e indiretti già dipendenti degli Enti sopra citati ed in regola con il pagamento dei contributi; le domande di adesione debbono essere inoltrate, tramite le Rappresentanze provinciali, alla Segreteria Nazionale dell’Organizzazione.
Articolo 3
La F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. si propone i seguenti scopi:
a. difesa degli interessi morali e assistenziali, sia collettivi sia individuali di tutti i lavoratori del settore;
b. miglioramento ed elevazione dello stato morale e sociale dei lavoratori realizzando le legittime aspirazioni ed affermandone i diritti;
c. fare proprio, quale motivo costituente, il principio di autonomia quale indipendenza dai partiti politici e da qualsiasi altra forma associativa, a difesa della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti;
d. formulare i propri giudizi a prescindere da ogni condizionamento di natura ideologica e di opportunità politica per assecondare con l’azione sindacale i reali problemi dei lavoratori e lo sviluppo economico e civile del Paese;
e. correlare la propria democraticità con la Costituzione repubblicana, sostenendo e difendendo le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale;
f. favorire e sviluppare la dignità e l’autonomia delle Organizzazioni dei lavoratori nei rapporti con ogni altra Associazione o Istituzione.
Le cariche nazionali e territoriali saranno ricoperte dagli iscritti di cui all’art. 1 mediante elezioni con votazioni da svolgersi nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.
Gli eletti nelle cariche nazionali restano in carica 4 anni.
Tutte le cariche di cui sopra non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese. Le cariche sindacali sono assoggettate a norme di incompatibilità di cui all’annesso “codice” che è parte integrante del presente Statuto.
Il patrimonio della F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. è costituito:
q dai beni materiali ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, lasciti, donazioni, legati, successioni;
q dalle somme accantonate a qualsiasi titolo fino al loro utilizzo;
q dalla testata del periodico.
Articolo 6
Le entrate della F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. sono costituite:
q dall’ammontare dei contributi ordinari e straordinari ad essa spettanti;
q dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
q dalle somme da incamerarsi per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo;
q dai proventi della pubblicità contenuta nel periodico.
Articolo 7
La F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. coordina tutte le proprie strutture e ne stabilisce un comune indirizzo affinché agiscano in modo unitario, concorde ed in armonia con gli obiettivi sociali di tutto il mondo del lavoro.
Articolo 8
I compiti della F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. sono i seguenti:
§ studio, preparazione e stipulazione dei contratti collettivi, Regolamenti o Statuti di previdenza e assistenza concernenti i lavoratori di cui all’art. 1;
§ difesa, presso gli Organismi competenti, della condizione sociale, economica e morale della categoria;
§ rappresentanza degli associati presso Organi o Enti che abbiano una attività correlata alla vita sindacale ed assistenziale dei lavoratori della categoria;
§ organizzazione di Commissioni intese ad assistere i lavoratori in ogni campo ed in particolare a curare le diverse esigenze degli stessi in relazione alle caratteristiche della categoria e degli Enti di appartenenza, con speciale riguardo ai rapporti di lavoro;
§ tutti gli altri compiti che possono sorgere dalle necessità organizzative, sindacali e assistenziali della vita della categoria;
§ pubblicazione del periodico.
Titolo III – ORGANI DEL SINDACATO
Sono Organi del Sindacato:
a. Il Congresso Nazionale;
b. La Segreteria Generale;
c. La Segreteria Nazionale;
d. Il Consiglio Nazionale;
e. Il Collegio Sindacale;
f. Il Comitato di Disciplina;
g. Il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10
Il Congresso è l’organo supremo del Sindacato e le sue deliberazioni sono impegnative per tutta l’Organizzazione.
Articolo 11
Compongono il Congresso nazionale i Delegati di tutte le Rappresentanze Provinciali eletti dagli iscritti, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 12
Il Congresso è convocato, in via ordinaria, ogni quattro anni, o, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Nazionale – a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti – o di un gruppo di Rappresentanti Provinciali che rappresenti almeno la metà più uno degli iscritti al Sindacato.
Articolo 13
Il Congresso provvede alle elezioni dei seguenti Organi, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto:
a. Segreteria Generale
b. Segreteria Nazionale
c. Consiglio Nazionale
d. Collegio Sindacale
e. Comitato di Disciplina
f. Collegio dei Probiviri.
Il Congresso delibera:
a. le modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei 2/3 degli iscritti rappresentati;
b. gli indirizzi da seguire per l’attività sindacale e organizzativa dell’Organizzazione;
c. ogni altro punto che venga iscritto all’o.d.g..
Articolo 14
L’avviso di convocazione del Congresso deve essere spedito non meno di quaranta giorni prima della riunione e contenere l’o.d.g. da discutere
Articolo 15
I componenti della Segreteria Generale, della Segreteria Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Sindacale, del Comitato di Segreteria, se non delegati, partecipano di diritto al Congresso Nazionale con facoltà di parola, ma non di voto.
Le votazioni per l’elezione di Organi avverranno a scrutinio segreto, su lista unica con indicazione di preferenza, in misura proporzionale agli iscritti rappresentati, secondo quanto previsto dal Regolamento Congressuale. Qualora le candidature fossero pari o inferiori al numero dei membri da eleggere, è fatto salvo il potere del Congresso di adottare una diversa modalità di elezione a condizione che sia votata da almeno i 2/3 dei delegati.
Lo scrutinio segreto prevarrà rispetto all’appello nominale.
Articolo 17
Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e decide a maggioranza di voti rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.
LA SEGRETERIA GENERALE
Articolo 18
La Segreteria Generale si compone di un Segretario Generale e di due Segretari Generali Aggiunti.
q Il Segretario Generale detiene la firma e la rappresentanza legale dell’Organizzazione; in caso di sua assenza e impedimento, esse sono assunte da uno dei due Segretari Generali Aggiunti;
q può delegare a un componente la Segreteria Nazionale la funzione di Tesoriere.
La Segreteria Generale:
q è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dal Congresso;
q elabora le linee politiche e le strategie sindacali, nel rispetto dello Statuto e di quanto approvato dal Congresso;
q nomina un Comitato di Segreteria, composto da almeno 15 membri, con funzioni di supporto;
q convoca il Consiglio Nazionale;
q delega l’organizzazione dell’attività regionale;
q può, per periodi delimitati di tempo, nominare Commissari per l’espletamento di attività organizzative e di rappresentanza;
q adotta, in casi di necessità e urgenza, provvedimenti cautelari “motivati” e “pubblici”, quali la sospensione dalla carica e/o dall’iscrizione e riunisce, entro 30 gg., il Consiglio Nazionale per la ratifica e il deferimento al Comitato di Disciplina;
q per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra che riguardino componenti la Segreteria Generale e la Segreteria Nazionale è necessario il deferimento al Comitato di Disciplina da parte del Consiglio Nazionale.
In caso di vacanza definitiva del Segretario Generale, i Segretari Generali Aggiunti indicono il Congresso Straordinario entro 6 mesi.
In caso di vacanza definitiva di 1 o entrambi i Segretari Generali Aggiunti, il Segretario Generale convoca il Consiglio Nazionale e propone 1 o 2 componenti la Segreteria Nazionale per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale Aggiunto.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Articolo 19
La Segreteria Nazionale è composta da un massimo di 4 membri, eletti dal Congresso secondo le modalità previste all’art. 16 – I comma e svolge le funzioni di Organo Esecutivo della Segreteria Generale, collaborando alla realizzazione degli obiettivi statutari.
Coordina la Redazione del periodico.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 20
Il Consiglio Nazionale è composto:
- dai componenti la Segreteria Generale, la Segreteria Nazionale, il Comitato di Segreteria, il Collegio Sindacale che avranno diritto di parola e non di voto;
- da un minimo di 50 a un massimo di 70 membri, di cui almeno 15 in rappresentanza delle Regioni o Circoscrizioni Regionali ed almeno 6 in rappresentanza delle Unità Produttive più significative dell’Area Romana (A.C. Via Nazionale, Servizi C.D.M., F.C.V., Roma Succursale, Roma Sede, Filiale Roma Tuscolano).
Il Consiglio Nazionale:
q elegge, alla prima riunione, un Presidente e un Vice Presidente;
q delibera i deferimenti al Comitato di Disciplina;
q ratifica i provvedimenti cautelari e d’urgenza della Segreteria Generale;
q per l’adozione di provvedimenti di cui all’art. 18 – 8° alinea che riguardino i componenti la Segreteria Generale e la Segreteria Nazionale delibera il deferimento al Comitato di Disciplina;
q esamina, discute e approva le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro.
Le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo approvate devono comunque essere sottoposte al “referendum” tra gli iscritti alla FALBI;
q delibera lo stato di agitazione e lo sciopero;
q convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario e ne formula l’ordine del giorno, salvo quanto previsto dall’art. 18, in caso di vacanza definitiva del Segretario Generale;
q approva i regolamenti per lo svolgimento del Congresso Nazionale e per il proprio funzionamento;
q approva i Regolamenti interni, delle strutture territoriali e degli Organi disciplinari;
q approva il bilancio preventivo e consuntivo;
q delibera sull’importo e le modalità di esazione della quota sindacale;
q provvede alla sostituzione dei propri membri decaduti, fino a un massimo del 49%, mediante co-optazione su proposta della Segreteria Generale;
q nomina il Direttore del Periodico.
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma due volte l’anno ed ogni qual volta ne facciano richiesta motivata almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio medesimo.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando è presente almeno la metà + 1 dei membri aventi diritto di voto.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, con diritto di parola, ma non di voto, il Direttore del periodico, i membri eletti negli Organismi di rappresentanza.
In caso di fatti urgenti e improcrastinabili, il Consiglio Nazionale può esercitare, provvisoriamente, i poteri riconosciuti al Congresso, fermo restando che, entro 90 gg. dalla riunione del Consiglio Nazionale, si dovrà convocare il Congresso.
IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 21
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti con le modalità previste all’art. 16 – I comma – del presente Statuto.
Risulteranno eletti, in qualità di membri effettivi, i 3 candidati che riporteranno il maggior numero di voti; in qualità di membri supplenti, il 4° e il 5°.
In caso di vacanza di 3 componenti il Collegio, la Segreteria Generale convoca, entro 30 gg., il Consiglio Nazionale che elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.
Alla prima riunione elegge a maggioranza il Presidente.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme statutarie e delle delibere correlate a tutti gli aspetti amministrativi.
Le funzioni prestate in qualità di membro del Collegio Sindacale non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute.
ORGANI DI DISCIPLINA E NORME DISCIPLINARI
Articolo 22
Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a rispettare la disciplina sindacale da esso stabilita.
Articolo 23
Sono Organi disciplinari:
- Il Comitato di Disciplina
- Il Collegio dei Probiviri.
I Regolamenti per lo svolgimento delle procedure degli Organi disciplinari sono ratificati dal Consiglio Nazionale
IL COMITATO DI DISCPLINA
Articolo 24
Il Comitato di Disciplina è l’Organo di I grado competente a irrogare sanzioni.
Si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti, eletti con le modalità previste all’art. 16 – I comma – del presente Statuto.
Risulteranno eletti, in qualità di membri effettivi, i 5 candidati che riporteranno il maggior numero di voti, in qualità di membri supplenti, il 6° e il 7°.
In caso di vacanza di 3 o più componenti il Comitato di Disciplina, la Segreteria Generale convoca, entro 60 gg., il Consiglio Nazionale che elegge i componenti effettivi e supplenti del Comitato di Disciplina.
Alla prima riunione elegge a maggioranza il Presidente.
Il Comitato di Disciplina:
- esamina i deferimenti pervenuti dal Consiglio Nazionale e irroga – se del caso – le sanzioni previste dal presente Statuto;
- adotta le decisioni a maggioranza semplice, salvo che deliberi l’espulsione per la quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei membri del Comitato;
- la decisione del Comitato di Disciplina deve essere resa nota. all’interessato entro 30 gg.;
- il sanzionato, entro 30 gg. dalla notifica della decisione, può appellarsi al Collegio dei Probiviri.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 25
Il Collegio dei Probiviri è Organo disciplinare di II grado.
Si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti, eletti con le modalità previste all’art. 16 – I comma – del presente Statuto.
Risulteranno eletti, in qualità di membri effettivi, i 5 candidati che riporteranno il maggior numero di voti, in qualità di membri supplenti, il 6° e il 7°.
In caso di vacanza di 3 o più componenti il Collegio dei Probiviri, la Segreteria Generale convoca, entro 60 gg., il Consiglio Nazionale che elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri.
Alla prima riunione elegge a maggioranza il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri può essere adito per ricorrere avverso provvedimenti emessi dal Comitato di Disciplina.
Eventuali provvedimenti di espulsione vanno adottati a maggioranza dei 4/5 dei membri del Collegio.
La decisione dei Probiviri, sentite le parti, deve essere emanata entro 30 gg. dall’inizio del procedimento.
La decisione è inappellabile.
Articolo 26
Gli Organi Disciplinari possono deliberare sanzioni, graduate sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:
a) richiamo
b) biasimo
c) sospensione dalla carica sindacale sino a 6 mesi
d) sospensione dall’iscrizione sino ad 1 anno
e) espulsione
Titolo IV – ORGANI TERRITORIALI
Sono Organi territoriali del Sindacato le Rappresentanze provinciali e Regionali che hanno durata quadriennale, con obbligo di verifica biennale del mandato.
SEGRETARI REGIONALI
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda alle norme costituzionali, comunitarie, di legge e regolamentari.
CODICE DI INCOMPATIBILITA’ALLEGATO ALLO STATUTO F.A.L.B.I. – Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE
ART. 1
INCOMPATIBILITA’ “ESTERNE”:
E’ incompatibile con cariche nazionali elettive o nominative nella FALBI - Sindacato Nazionale Banca Centrale l’assunzione di qualsiasi incarico in partiti o movimenti politici.
Anche la semplice candidatura ad elezioni comporta la decadenza dalla carica sindacale.
La mancata comunicazione di una candidatura comporta il deferimento al Comitato di Disciplina per sanzioni non inferiori alla sospensione da iscritto.
L’operato di chi è impegnato in tali organismi non può essere in contrasto con quanto previsto dallo Statuto, con ciò che è stato approvato dal Congresso e con il mandato della Segreteria Generale.
I candidati alle elezioni dei diversi Organismi saranno presentati alla valutazione e al voto dei lavoratori, in tutt’uno con un documento da essi sottoscritto contenente finalità e obiettivi dell’azione da perseguire all’interno degli Organismi, nonché gli impegni assunti nei confronti dell’Organizzazione.
Eventuali condotte difformi da quanto sopra previsto comportano il deferimento al Comitato di Disciplina.
Sanzioni definitive quali la sospensione dalla carica, o più gravi, comportano la dimissione dall’Organismo di rappresentanza.
ART. 4
Partecipazione ad iniziative sindacali:
i dirigenti sindacali FALBI, nazionali o territoriali, i rappresentanti della FALBI eletti o nominati presso enti, organismi o commissioni, sono tenuti a partecipare alle iniziative indette dal sindacato, a qualsiasi livello.
La mancata adesione può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari quali il deferimento al Comitato di Disciplina.
La Segreteria Generale comunicherà al Consiglio Nazionale i nominativi dei dirigenti non aderenti alle iniziative.
ART. 5
DURATA DEL MANDATO IN “ORGANISMI”:
La carica in rappresentanza del Sindacato negli Organismi può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati consecutivi nella stessa funzione.
La stessa carica può essere rinnovata dopo l’intervallo di 1 mandato